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Etichettatura e pubblicità sugli alimenti
Normativa - Sicurezza alimentare

Etichettatura e pubblicità sugli alimenti

etichettaE' un aspetto estremamente importante poiché i consumatori sono una parte attiva delle politiche alimentari: il Libro bianco della UE fa riferimento a tre linee di azione principali:

  • accrescere la trasparenza sui controlli ed i pareri scientifici;
  • migliorare l'etichettatura dei prodotti (comprendendo anche il difficile problema dell'indicazione delle caratteristiche nutrizionali);
  • regolare meglio la pubblicità sugli alimenti.

E' opportuno sviluppare anche una vasta azione di educazione e formazione alimentare. In questo ambito, alcune limitate azioni sono state promosse dalla Commissione, coinvolgendo soprattutto le Associazioni dei consumatori.
E' necessario rilanciare queste iniziative, migliorarle, coinvolgere tutti i soggetti interessati. Dovrebbero, inoltre, essere attivate o coordinate azioni di formazione/aggiornamento a categorie specifiche: i produttori, gli operatori del controllo/vigilanza, gli operatori dell'informazione e della comunicazione.
Secondo le indicazioni di una Direttiva europea, le etichette possono riportare una tabella nella quale è indicato (in kilocalorie) il valore energetico dell'alimento: informazione molto utile per conoscere esattamente quante calorie forniscono 100 grammi del prodotto; nella stessa tabella è indicata anche la quantità dei principali nutrienti contenuti nel prodotto, ad esempio: proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine e sali minerali. Tutte queste informazioni devono essere anche in lingua italiana. Gli alimenti geneticamente modificati devono essere riconoscibili con un'appropriata dizione in etichetta o nell'elenco degli ingredienti. Va ricordato che la legislazione riguardante i prodotti transgenici è in evoluzione.

 

Le esigenze generali da rispettare sono che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:

 

  • indurre l'acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari,
  • attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.

Inoltre, l'etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le seguenti menzioni obbligatorie:

  • La denominazione di vendita: si tratta della denominazione prevista per il prodotto dalle disposizioni comunitarie che a questo si applicano ovvero, in assenza, secondo le disposizioni legislative o gli usi dello Stato membro di commercializzazione. La denominazione di vendita dello Stato di produzione viene ammessa tranne nel caso in cui, nonostante le altre indicazioni obbligatorie e l'aggiunta di altre informazioni descrittive, possa ingenerare confusione nello Stato di commercializzazione.
  • La denominazione di vendita deve comportare inoltre un'indicazione sullo stato fisico e sul procedimento di trattamento del prodotto alimentare (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato,...) nei casi in cui una tale omissione potrebbe creare confusione. L'indicazione di un eventuale trattamento ionizzante è per contro sempre obbligatorio.
  • L'elenco degli ingredienti: preceduti da un'indicazione "ingredienti"; questi devono essere elencati in ordine decrescente di importanza ponderata e designati con il loro nome specifico, con la riserva di alcune deroghe previste da:
    • l'allegato I (Categorie di ingredienti la cui indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico - ad esempio: "olio", "burro di cacao", "formaggio", "verdura", ...),
    • l'allegato II (Categorie di ingredienti obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria, seguito dal nome specifico o dal numero CE - ad esempio: colorante, acidificante, emulsionante, umettante, ...)
    • l'allegato III (Designazione degli aromi) della direttiva.
  • In alcune condizioni, l'indicazione degli ingredienti non viene richiesta per la frutta e per la verdura fresca, per le acque gassate, per gli aceti di fermentazione, per i formaggi, per il burro, per il latte e per la crema fermentata, nonché per i prodotti che contengono un solo ingrediente, quando la denominazione di vendita è identica al nome dell'ingrediente o permette di determinare la natura dell'ingrediente senza confusione. Peraltro, l'indicazione degli ingredienti di un ingrediente composto che non rappresenta più del 25% del prodotto alimentare non è obbligatoria.
  • La quantità degli ingredienti o delle categorie di ingredienti espressa in percentuale: ciò è obbligatorio quando gli ingredienti figurano nella denominazione di vendita, sono posti in rilievo sull'etichetta o sono essenziali per caratterizzare un elemento determinato: alcune eccezioni sono tuttavia previste.
  • La quantità netta: questa indicazione deve figurare espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti. Disposizioni particolari sono tuttavia previste per i prodotti alimentari venduti al pezzo e per i prodotti alimentari solidi presentati in un liquido di copertura.
  • La data di durata minima/massima: questa data comprende il giorno, il mese e l'anno, tranne che per gli alimenti di durata inferiore a 3 mesi (sono in tal caso sufficienti il giorno e il mese), gli alimenti di durata massima di 18 mesi (sono sufficienti in tal caso il mese e l'anno) o di una durata superiore a 18 mesi (è sufficiente l'indicazione dell'anno).

La data di durata non è richiesta nel caso di frutta e verdura fresche non trattate, dei vini e delle bevande contenenti il 10% di alcool o percentuali maggiori, delle bevande dissetanti non alcoliche, dei succhi di frutta e delle bevande alcoliche in recipienti di oltre 5 litri destinati alle collettività, dei prodotti di panetteria, di confetteria e pasticceria, degli aceti, del sale da cucina, degli zuccheri solidi, delle gomme da masticare e dei gelati individuali. Per quanto riguarda alcuni prodotti alimentari particolarmente deperibili, occorre indicare la data limite di consumo:

  • Le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
  • Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, o del confezionatore ovvero di un venditore con sede nel territorio della Comunità;
  • Il luogo d'origine o di provenienza, nel caso in cui una sua omissione possa indurre il consumatore in errore;
  • Le istruzioni per l'uso, se necessario;
  • La menzione del titolo alcolometrico volumico acquisito per bevande con un titolo superiore all'1,2 % di alcool in volume.

Infine va ricordato come le indicazioni da fornire devono essere facilmente comprensibili, visibili, leggibili e indelebili. Tuttavia sono previste alcune disposizioni particolari per quanto riguarda:

  • Le bottiglie di vetro riutilizzabili e gli imballaggi di piccole dimensioni
  • Gli alimenti preimballati: le indicazioni obbligatorie devono figurare sul preimballaggio o su una etichetta collegata. Allorquando i prodotti preimballati vengono commercializzati a un livello anteriore alla vendita al consumatore finale o sono consegnati a collettività per essere trattati, le indicazioni possono figurare soltanto sui documenti commerciali purché la denominazione di vendita, la data di durata minima e il nome e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore figurino sull'imballaggio esterno del prodotto alimentare;
  • Gli alimenti presentati non preimballati alla vendita o gli alimenti imballati in occasione della vendita su richiesta del compratore: gli Stati membri devono determinare le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie.

 
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