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La normativa sul confezionamento
La nuova proposta sulla legge UE per i materiali che vengono a contatto con gli alimenti introduce regole per i materiali attivi e intelligenti e la rintracciabilità della confezione per gli alimenti (gennaio 2004). L'emendamento stabilisce anche un sistema di rintracciabilità.La rintracciabilità è una parte importante dell'attuale legislazione UE sugli alimenti in quanto propone un sistema per identificare e rintracciare tutti gli stadi della produzione alimentare. La Regolamentazione proposta applica gli stessi principi alla produzione di materiali a contatto con gli alimenti, così che le industrie del settore possano identificare da dove provengono i materiali di partenza e a chi sono stati forniti i prodotti finiti per contatto con gli alimenti che derivano dalla loro produzione. La proposta per avere carattere operativo deve, però, essere esaminata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in base alla procedura di decisione congiunta. La nuova Regolamentazione apporta importanti emendamenti alla Direttiva del Consiglio 89/109/CEE del 21 dicembre 1988 che stabilisce i principi generali per i materiali che entrano in contatto con gli alimenti. Essa comprende anche il simbolo "per alimenti" presentato nella direttiva 80/590/CEE. Nuovo regolamento sui materiali che vengono a contatto con gli alimenti (gennaio 2005).Il nuovo regolamento UE 1935/2004 sugli articoli e i materiali che vengono a contatto con gli alimenti è stato pubblicato nel Ottobre 2004. Esso sostituisce la direttiva quadro EU/89/109 e richiede la rintracciabilità obbligatoria degli articoli e dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti; l'approvazione obbligatoria di materiali per il confezionamento attivi e intelligenti; la dichiarazione di conformità alle norme applicabili, l'approvazione dei processi di riciclo e dei sistemi di gestione della qualità per le plastiche post consumo usate nella produzione di materiali e oggetti a contatto con alimenti, ed i protocolli per garantire un uso sicuro delle suddette plastiche riciclate. Rintracciabilità (Articolo 17)La rintracciabilità di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti dovrà essere assicurata in tutte le fasi della produzione e della distribuzione in modo da facilitare il controllo, il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi, le informazioni per i consumatori e l'attribuzione delle responsabilità. Gli operatori aziendali dovranno installare sistemi e procedure che consentono l'identificazione delle sostanze o dei prodotti pertinenti. Le informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta delle stesse e dovranno consentire la tracciabilità attraverso etichette o altra documentazione pertinente. Il sistema diventerà obbligatorio due anni dopo la pubblicazione. Materiali per confezionamento attivi e intelligenti (Articolo 4)Quest'articolo dà la definizione di materiali per il confezionamento attivi e intelligenti ed fornisce i termini per l'applicazione agli alimenti. Tutti i sistemi attivi e intelligenti dovranno essere valutati e saranno sottoposti ad una autorizzazione finale da parte della Commissione. Gli articoli e i materiali attivi e intelligenti dovranno essere adeguatamente identificati sull'etichetta. Dichiarazione di conformità (Articolo 16)Ulteriori misure specifiche richiederanno che i materiali e oggetti soggetti a tali misure siano accompagnati da una dichiarazione scritta che dichiara la conformità alle regole ad essi applicabili. Una documentazione appropriata dovrà essere disponibile per dimostrare il rispetto di tali norme. Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione delle autorità competenti dietro richiesta delle stesse.
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Negli ultimi anni le normative sugli imballaggi per gli alimenti si sono fatte sempre più severe e restrittive sia in termini di salute per il consumatore sia nei riguardi della salvaguardia dell’ambiente e dell’inquinamento ambientale.