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Normativa: Pacchetto igiene
Normativa - Decreti legge

Normativa: pacchetto igiene

Normativa: pacchetto igieneLa normativa denominata “pacchetto igiene” è costituita essenzialmente dai quattro regolamenti comunitari 852, 853, 854 e 882 emanati nell’anno 2004.
L’Unione Europea armonizza con questi regolamenti la vasta mole di direttive, regolamenti e raccomandazioni precedentemente emessi.
Lo scopo evidente è insito nell’intenzione di semplificare i concetti sulla sicurezza alimentare dell’intera filiera produttiva, implementando così la strategia legislativa del progetto “dalla terra alla tavola”.

Il Pacchetto igiene in pillole

Cosa è ?
Un insieme di norme che disciplinano la materia dell'igiene e sicurezza degli alimenti ed i controlli connessi.

Chi è tenuto a rispettarle ?
Qualunque operatore che abbia a che fare con la produzione, la trasformazione e la distribuzione di alimenti.

Anche gli agricoltori ?
Si, anche la produzione primaria rientra nell'ambito di applicazione.

Cosa cambia rispetto al passato ?
Oltre al campo di applicazione sono cambiate alcune procedure di rapporto con pubblica amministrazione, sono stati introdotti parametri specifici (es. parametri microbiologici) ed altre importanti novità specifiche.

Da quando è in vigore ?
Dal primo gennaio 2006.

Cosa si deve fare ?
Garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti soddisfino requisiti igienici richiesti.

Come ?
Definendo ed attuando procedure basate sui principi HACCP.

I regolamenti in allegato

  • REG. CE n° 852/04 "sull’igiene dei prodotti alimentari"
    Norme sulla produzione primaria, i manuali di corretta prassi igienica e l’istituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il Regolamento stabilisce i requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria; – analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari; – rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi della Direttiva 93/43/CEE;
  • REG. CE n° 853/04 "norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale"
    Sono esclusi gli alimenti di origine vegetale e gli alimenti misti. Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre, salvo diversamente indicato, il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico. Il Regolamento tra l’altro prevede che: – gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle autorità azionali competenti (salvo che si tratti di stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata); – i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 854/04;
  • REG. CE n° 854/04 "norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animali destinati al consumo umano".Questo Regolamento completa la regolamentazione dell’igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti. Il Regolamento stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti; l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle Autorità tutta l’assistenza richiesta nell’esecuzione del controllo. I controlli sono basati sui principi del sistema HACCP. Compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche;
  • REG. CE n° 882/04 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali".Questo Regolamento integra quanto previsto in tema di controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati. Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull’organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.

REGOLAMENTI CONNESSI

(link diretti al sito dell'Unione europea)

Gli atti seguenti completano la normativa comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari:

  • il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali di legislazione alimentare. Tale regolamento stabilisce le procedure relative alla sicurezza degli alimenti e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;
  • il regolamento (CE) n. 882/2004 che riorganizza i controlli ufficiali dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, in modo da integrare i controlli a tutte le fasi della produzione e in tutti i settori;
  • la direttiva 2002/99/CE che stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale e le restrizioni applicabili ai prodotti provenienti da regioni o paesi terzi, sottoposti a restrizioni di polizia sanitaria.

ATTI COLLEGATI

(link diretti al sito dell'Unione europea)

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 338 del 22.12.2005].
Cfr. versione consolidata (pdf )

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che stabilisce le misure di applicazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n.°854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n.°852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica i regolamenti (CE) n.°853/2004 e (CE) n.°854/2004 [Gazzetta ufficiale L 338 del 22.12.2005].

Fonte: http://europa.eu/index_it.htm

 
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