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Normativa: Materiali e oggetti in materia plastica per l'imballaggio dei prodotti alimentari
Normativa - Decreti legge

Materiali e oggetti in materia plastica per l'imballaggio dei prodotti alimentari

materie plasticheI materiali in materia plastica a contatto con i prodotti alimentari possono trasferire a questi ultimi sostanze tossiche e costituiscono quindi un rischio per la salute dell'uomo. Tutte queste sostanze vengono controllate a livello comunitario tramite limiti massimi di trasferimento * verso i prodotti alimentari e condizioni di utilizzazione molto precise volte di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari.

ATTO

Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002, riguardante i materiali e gli oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

 

SINTESI

Campo d'applicazione

La direttiva si applica ai materiali in materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. Tali materiali e le loro parti costituenti possono essere composti esclusivamente di plastica ovvero di più strati di materia plastica ovvero di materiali di natura diversa.

La direttiva esclude:

  • le pellicole di cellulosa rigenerata verniciate e non verniciate;
  • gli elastomeri e i caucciù naturali e sintetici;
  • la carta e i cartoni con o senza materia plastica;
  • i rivestimenti superficiali a base di cere;
  • le resine che trasferiscono ioni;
  • i siliconi;
  • i materiali e gli oggetti composti da uno più strati, di cui almeno uno non sia di materia plastica.

Sostanze approvate

Le sostanze approvate sono:

  • i monomeri e le altre sostanze di partenza che possono essere utilizzate per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti in materia plastica (allegato II);
  • gli additivi che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti in materia plastica (allegato III). Tale elenco di sostanze viene attualmente trasformato in un elenco completo comunitario degli additivi autorizzati, con esclusione di tutti gli altri. Attualmente, un nuovo additivo può essere inserito nell'elenco previa valutazione e autorizzazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Tali elenchi precisano le condizioni di utilizzazione di tali sostanze e i limiti massimi di trasferimento specifico verso i prodotti alimentari * (espressi in mg/kg). Questi limiti vengono espressi in mg/dm² della superficie di imballaggio nei casi seguenti:

  • se si tratta di contenitori di capacità inferiore a 500 millilitri o superiore a 10 litri;
  • se si tratta di fogli, pellicole o materiali simili.

La quantità totale delle sostanze trasferite dagli oggetti in materia plastica non può superare 60 mg/kg per i prodotti alimentari. Questo limite è di 10 milligrammi per dm² di superficie del materiale o dell'oggetto per:

  • i contenitori o oggetti analoghi di capacità inferiore a 500 millilitri o superiore a 10 litri;
  • i contenitori per i quali non è possibile stimare la superficie a contatto con i prodotti alimentari.

Contesto

La direttiva 2002/72/CE rientra nel quadro legislativo definito dal regolamento 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contratto con i prodotti alimentari. In esito all'adozione della presente direttiva, vengono abrogate la direttiva 90/128/CEE e le sue modifiche.

Termini chiave dell'atto
  • Limite di trasferimento globale. Questo limite è una misura di trasferimento del materiale che impedisce una modifica inaccettabile dei prodotti alimentari.
  • Limite di trasferimento specifico (LTS). I limiti di trasferimento specifici sono stabilite per le sostanze che presentano determinati dati tossicologici.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 2002/72/CE 04.09.2002 - GU L 220 del 15.08.2002; parere modificatore: GU L 39 del 13.02.2003

Atto(i) modificatore(i)Data di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 2004/1/CE 2.2.2004. 2.8.2005 GU L 007 del 13.1.2004
²Direttiva 2004/19/CE 31.3.2004 1.9.2005 GU L 71 del 10.3.2004
Direttiva 2005/79/CE 8.12.2005 19.11.2006 GU L 302 del 19.11.2005
Direttiva 2007/19/CE 20.4.2007 1.4.2008 GU L 91 del 31.3.2007

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 2002/72 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata (pdf ) ha solo un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 372 del 31.12.1985].

Direttiva 82/711/CEE () del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 297 del 23.10.1982; rettifica GU L 332 del 27.11.1982].

Fonte: http://europa.eu/index_it.htm

 
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