| Normativa: Materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari |
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Materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari
ATTORegolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.
SINTESIIl presente regolamento mira ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori per quanto attiene all’immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari. Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica a tutti i materiali e agli oggetti destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari: tutti i tipi d’imballaggio, le bottiglie (plastica e vetro), i coperti ed anche le colle e gli inchiostri utilizzati per la stampa delle etichette. Il presente regolamento introduce inoltre disposizioni specifiche sugli imballaggi «attivi»* e «intelligenti»* che prolungano la durata di un alimento o che reagiscono quando l’alimento è degradato (con un imballaggio che cambia colore, ad esempio). Il regolamento non si applica:
Requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti I materiali e gli oggetti a contatto con i prodotti alimentari devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione. In nessun caso essi devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:
Laddove i materiali e gli oggetti «attivi» comportano modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, tali modifiche devono rispettare le disposizioni della direttiva 89/107/CEE sugli additivi e/o le eventuali disposizioni nazionali. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non devono in nessun caso fuorviare i consumatori. Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti L’allegato I della presente direttiva identifica 17 gruppi di materiali e oggetti per i quali possono essere adottate misure specifiche:
Tali misure specifiche possono includere:
In mancanza di misure specifiche, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali. Autorizzazione delle sostanze Le richieste di autorizzazione di una nuova sostanza per la fabbricazione di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari vengono sottoposte all’autorità competente dello Stato membro in cui sarà commercializzata la sostanza. Le richieste sono in seguito trasmesse all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la quale ha il compito di valutare la tossicità delle sostanze per evitare eventuali rischi per il consumatore. Rintracciabilità Il regolamento specifica inoltre i requisiti di rintracciabilità dei materiali a contatto con i prodotti alimentari, dalla produzione sino alla commercializzazione. L’etichettatura o la documentazione che accompagna i materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario deve garantire la rintracciabilità di tali materiali e oggetti. La rintracciabilità facilita il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Etichettatura La natura dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto coi prodotti alimentari deve essere indicata nella rispettiva etichettatura. I materiali e gli oggetti che non sono chiaramente destinati ad essere contenitori o imballaggi di prodotti alimentari devono recare la dicitura «Per contatto con i prodotti alimentari» o il simbolo riprodotto nell’allegato II (il simbolo raffigura un bicchiere e una forchetta). Contesto La legislazione preesistente sui materiali a contatto con i prodotti alimentari ha tutelato la salute dei consumatori facendo sì che qualsiasi materiale o oggetto a contatto con i prodotti alimentari non provochi reazioni chimiche che modificano la composizione o le caratteristiche organolettiche degli alimenti (il gusto, l’aspetto, la consistenza o l’aroma). Il presente regolamento abroga questa legislazione per consentire l’introduzione degli imballaggi «attivi» e «intelligenti». Abroga anche la direttiva 80/590/CEE relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, incorporandola nell’allegato II (vedere sopra la spiegazione sull’etichettatura).
RIFERIMENTI
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Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati per l’imballaggio dei prodotti alimentari devono essere conformi ai requisiti del presente regolamento. Per tenere conto dei progressi scientifici, il nuovo quadro autorizza l’introduzione degli imballaggi «attivi» e «intelligenti» che prolungano la durata di un alimento e forniscono informazioni sulla freschezza dell’alimento (un imballaggio intelligente può ad esempio cambiare colore se l’alimento è deteriorato).