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Normativa: Gli imballaggi preconfezionati
Normativa - Decreti legge

Normativa: Imballaggi preconfezionati

cibi preconfezionatiGli imballaggi preconfezionati, ovvero gli imballaggi preparati in precedenza e il loro contenuto, devono indicare sull'etichetta, in maniera armonizzata, la massa o il volume che essi contengono, tenendo conto di alcune condizioni metrologiche. Se il prodotto preconfezionato viene certificato conforme, vi figura il marchio «CEE» apposto sull'etichetta.

ATTO

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

 

SINTESI

Gli imballaggi preconfezionati * e i prodotti preimballati * devono indicare sull'etichetta una serie di informazioni all'attenzione dei consumatori: il produttore o chi confeziona il prodotto è tenuto a indicare la massa o il volume contenuto, tenendo conto degli errori massimi di misurazione consentiti.

Tali prodotti preconfezionati vengono venduti per unità con un peso o un volume costante deciso in precedenza dal confezionatore. Il peso o il volume deve essere uguale o superiore a 5 grammi o a 5 millilitri per gli imballaggi più piccoli e deve essere inferiore o uguale a 10 chilogrammi o a 10 litri per gli imballaggi più grandi.

Campo d'applicazione

La direttiva si applica a ogni tipo di prodotto di consumo preconfezionato ad eccezione dei liquidi in imballaggi preconfezionati, i quali sono oggetto della direttiva 75/106/CEE ().

Iscrizione di massa o volume

L'iscrizione sull'etichetta del volume per i prodotti liquidi e della massa per gli altri prodotti è obbligatoria se l'imballaggio preconfezionato presenta il marchio « CEE ».

D'altra parte, il prodotto preconfezionato deve del pari fornire sull'etichetta le indicazioni di massa e di volume di uso commerciale o ottemperare alla normativa nazionale del paese destinatario se tali indicazioni risultano diverse negli Stati membri.

Gli Stati membri non possono vietare né limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi sui quali figuri il marchio « CEE », in regola con le prescrizioni e i controlli previsti dalla direttiva per quanto riguarda l'indicazione del volume o della massa ed i metodi metrologici utilizzati.

Termini chiave dell'atto
  • Imballaggio preconfezionato: un imballaggio preconfezionato è l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale è contenuto.
  • Prodotto preimballato: un prodotto è preimballato allorquando viene posto in un imballaggio di qualsiasi natura, non in presenza del compratore, in maniera tale che la quantità del prodotto contenuta nell'imballaggio abbia un valore scelto in precedenza e non possa essere modificato senza aprire l'imballaggio o modificarlo in maniera riscontrabile.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreData limite di trasposizione negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 76/211/CEE 23.01.1976 22.07.1977
31.12.1979 per Belgio, Paesi Bassi, Irlanda e Regno Unito
GU L 046 del 21.02.1976

 

Atto(i) modificatore(i)Data di entrata in vigoreData limite di trasposizione negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 78/891/CEE 29.09.1978 01.01.1980 GU L 311 del 04.11.1978
Direttiva 2007/45/CE 11.10.2007 11.10.2008 GU L 247 del 21.9.2007

ATTI COLLEGATI

Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE del Consiglio nel settore degli imballaggi preconfezionati [Gazzetta ufficiale L 311 del 04.11.1978].

Regolamento (CE) n. 1830/2003del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo alla tracciabilità e all'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e alla tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale derivanti da organismi geneticamente modificati, recante modifica della direttiva 2001/18/CE [Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003].

Regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita [Gazzetta ufficiale L 7 dell'11.1.2003].

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [Gazzetta ufficiale L 109 del 6.5.2000].

Fonte: http://europa.eu/index_it.htm

 
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