| Normativa: Gli imballaggi preconfezionati |
| Normativa - Decreti legge | ||||||||||||||||||||||
Normativa: Imballaggi preconfezionati
ATTODirettiva 76/211/CEE
SINTESIGli imballaggi preconfezionati * e i prodotti preimballati * devono indicare sull'etichetta una serie di informazioni all'attenzione dei consumatori: il produttore o chi confeziona il prodotto è tenuto a indicare la massa o il volume contenuto, tenendo conto degli errori massimi di misurazione consentiti. Tali prodotti preconfezionati vengono venduti per unità con un peso o un volume costante deciso in precedenza dal confezionatore. Il peso o il volume deve essere uguale o superiore a 5 grammi o a 5 millilitri per gli imballaggi più piccoli e deve essere inferiore o uguale a 10 chilogrammi o a 10 litri per gli imballaggi più grandi. Campo d'applicazione La direttiva si applica a ogni tipo di prodotto di consumo preconfezionato ad eccezione dei liquidi in imballaggi preconfezionati, i quali sono oggetto della direttiva 75/106/CEE (). Iscrizione di massa o volume L'iscrizione sull'etichetta del volume per i prodotti liquidi e della massa per gli altri prodotti è obbligatoria se l'imballaggio preconfezionato presenta il marchio « CEE ». D'altra parte, il prodotto preconfezionato deve del pari fornire sull'etichetta le indicazioni di massa e di volume di uso commerciale o ottemperare alla normativa nazionale del paese destinatario se tali indicazioni risultano diverse negli Stati membri. Gli Stati membri non possono vietare né limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi sui quali figuri il marchio « CEE », in regola con le prescrizioni e i controlli previsti dalla direttiva per quanto riguarda l'indicazione del volume o della massa ed i metodi metrologici utilizzati.
RIFERIMENTI
ATTI COLLEGATIDirettiva 78/891/CEE Regolamento (CE) n. 1830/2003del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo alla tracciabilità e all'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e alla tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale derivanti da organismi geneticamente modificati, recante modifica della direttiva 2001/18/CE Regolamento (CE) n. 48/2003 Direttiva 2000/13/CE Articoli correlati
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Gli imballaggi preconfezionati, ovvero gli imballaggi preparati in precedenza e il loro contenuto, devono indicare sull'etichetta, in maniera armonizzata, la massa o il volume che essi contengono, tenendo conto di alcune condizioni metrologiche. Se il prodotto preconfezionato viene certificato conforme, vi figura il marchio «CEE» apposto sull'etichetta.
del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.