gototopgototop
 
- Presentazione Azienda - I Prodotti - Usato e occasioni - Approfondimenti - Aggiungi la tua azienda - Contatti -
 
Home - Certificazione di Qualità - La qualità e la protezione dei prodotti tipici
Domenica, 20.05.2012
Menu Principale
Vetrina Prodotti

Tutti i prodotti


Ricerca Avanzata
Ricerca Avanzata (utilizza parametri preimpostati)
Login



Italian Afrikaans Arabic Armenian Azerbaijani Basque Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French Georgian German Haitian Creole Hungarian Indonesian Japanese Korean Maltese Polish Russian Serbian Spanish Swedish Turkish Urdu Vietnamese
La qualità e la protezione dei prodotti tipici
Normativa - Certificazione di qualità

La qualità e la protezione dei prodotti tipici

Il tema dei prodotti tipici sembra aver superato i soliti confini settoriali riscuotendo grande successo sui network televisivi, sugli organi di stampa, tra gli opinion leader e, in generale, tra i consumatori, tanto che può essere considerato uno dei fenomeni sociali più significativi degli ultimi anni. Un fatto positivo che - tuttavia - porta con sé molte situazioni d'incertezza, l'abuso dei luoghi comuni e, proprio per il successo riscosso, un'inattesa proliferazione di sostenitori spesso improvvisati. Cuochi, giornalisti e sociologi sono oggi i punti di riferimento per il generico universo dei prodotti tipici, mentre rimangono per ora esclusi da tale arena i veri titolari dei prodotti e gli attori delle filiere.
Allo stesso tempo si avverte la mancanza di contributi di studio e articolate valutazioni che, nella prospettiva della filiera agroalimentare e dell'agricoltura in particolare, possano offrire delle indicazioni precise ed esaustive sul ruolo e le problematiche del settore.

L'VIII Rapporto Nomisma sull'Agricoltura Italiana intende offrire un preciso contributo in tal senso puntando l'attenzione al tema delle produzioni tipiche intese quali realtà che mantengono vincoli produttivi diretti con il territorio di origine e, quindi, con i sistemi agricoli di riferimento.
Partendo dalla quantificazione dell'effettivo ruolo economico detenuto dalle produzioni tipiche, in particolare i prodotti alimentari con denominazione U.E., nel sistema agroalimentare italiano sia in termini diretti che indotti, e completando il quadro con confronti internazionali ed approfondimenti tematici (aspetti normativi, analisi di filiera, politiche di settore), la ricerca mira ad identificare i vincoli di sviluppo insiti nelle singole filiere al fine di indicare le possibili aree ed ipotesi di intervento. Questo anche con la finalità di definire i tratti fondamentali di un impianto organico di politica per le produzioni tipiche che, al momento attuale, stenta a trovare una univoca ed efficace definizione, sia a livello nazionale che comunitario.

Ma cos'è la qualità? La sicurezza degli alimenti è ovviamente il presupposto di base della qualità; essa costituisce pertanto un elemento obbligatorio. Lo stesso vale per il rispetto delle norme giuridiche in materia di ambiente e di benessere degli animali, in quanto, indipendentemente dalle caratteristiche dei prodotti, tali norme si rapportano alla protezione delle risorse naturali o ad esigenze di ordine etico. Benché soggetto a norme di etichettatura, il valore nutritivo degli alimenti è di natura più relativa, in quanto legato alle abitudini alimentari. Altri aspetti della qualità sono invece facoltativi per il loro carattere in parte soggettivo, ossia legato alle preferenze dei consumatori (gusto, odore, aspetto). Alcuni prodotti presentano infine una valenza supplementare sul piano socioeconomico in quanto ottenuti in una regione o secondo un metodo tradizionale particolari (marchi di qualità) oppure perché nei metodi di produzione si privilegia l'attenzione all'ambiente e al benessere degli animali (è in particolare il caso dell'agricoltura biologica).

L'impegno normativo della Comunità in questo settore è notevole, anche se si manifesta a livelli molto diversi in funzione della natura e della priorità dei problemi. In materia di sicurezza alimentare, l'impegno è iniziato negli anni '60, si è potenziato negli anni '90 con la realizzazione del mercato unico e dal 1994 si applica alla lotta contro la BSE. Sotto altri profili, senza citarli tutti, le riforme della PAC del 1992 e del 1999 hanno privilegiato le misure agroambientali e gli aiuti all'estensivizzazione e sono anche stati istituiti dei marchi di qualità europei. Non è comunque né possibile né auspicabile che la legislazione europea si sostituisca interamente a quella degli Stati membri per coprire tutti gli aspetti connessi alla qualità; si tratta piuttosto di condurre in parallelo una politica che ne incoraggi il miglioramento.

Tutta l'Europa è ricchissima di una immensa varietà di prodotti alimentari, tuttavia quando un prodotto diventa conosciuto al di fuori dei confini nazionali si trova in un mercato in cui altri prodotti si definiscono genuini e ostentano uno stesso nome. Questa concorrenza sleale non solo scoraggia i produttori ma risulta fuorviante per i consumatori. Per questa ragione nel 1992 la Comunità Europea ha creato alcuni sistemi noti come DOP, IGP e STG (Specialità Tradizionale Garantita) per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari.

La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver luogo in un'area geografica determinata e caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata.

In l'Indicazione Geografica Protetta (IGP), il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto. Inoltre, il prodotto gode di una certa fama.

Una Specialità Tradizionale Garantita (STG) non fa riferimento ad un'origine ma ha per oggetto quello di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.

Prodotti interessati dai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92:

  • Carni fresche (e frattaglie)
  • Preparazioni di carni (scaldate, salate, affumicate ecc.)
  • Formaggi
  • Altri prodotti di origine animale (uova, miele, lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro ecc.)
  • Grassi (burro, margarina, oli ecc.)
  • Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
  • Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti a base di ...
  • Birre
  • Bevande a base di estratti di piante
  • Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria
  • Altri prodotti agricoli

Prodotti interessati soltanto dal regolamento (CEE) n. 2081/92:

  • Acque minerali naturali e acque di sorgente
  • Gomme e resine naturali
  • Oli essenziali
  • Fieno
  • Sughero
  • Cocciniglia (prodotto greggio d'origine animale)

Prodotti interessati soltanto dal regolamento (CEE) n. 2082/92:

  • Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
  • Paste alimentari, anche cotte o farcite
  • Piatti composti
  • Salse per condimento preparate
  • Minestre o brodi
  • Gelati e sorbetti

Per quale ragione sono stati messi in atto dei sistemi europei destinati a sviluppare e proteggere i prodotti alimentari? Per tre motivi fondamentali e cioè:

  • Incoraggiare le diverse produzioni agricole.
  • Proteggere i nomi dei prodotti contro gli abusi e le imitazioni.
  • Aiutare i consumatori fornendo loro delle informazioni sul carattere specifico dei prodotti.

In quale modo i produttori ed i trasformatori possono ottenere la registrazione del nome di un prodotto?

  • Un gruppo di produttori deve definire un prodotto sulla base di precise specifiche.
  • La domanda, includente le specifiche, deve essere trasmessa alla competente autorità nazionale.
  • Essa verrà studiata a livello nazionale e sarà quindi trasmessa alla Comunità europea.
  • Procedure di controllo.

Se essa soddisfa i requisiti fissati, una prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee informerà tutte le persone interessate nell'Unione.
In mancanza di obiezioni, la Commissione europea pubblicherà il nome del prodotto protetto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Nel marzo 2000, infine, la Commissione Europea ha introdotto un logo recante la dicitura "Agricoltura biologica - Regime di controllo CE" [Regolamento (CEE) n. 2092/91], concepito per essere utilizzato su base volontaria dai produttori i cui metodi di produzione e i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo e sono risultati conformi alle norme UE. I consumatori che acquistano i prodotti in questione possono essere sicuri che:

  • almeno il 95% degli ingredienti del prodotto sono stati ottenuti con il metodo biologico;
  • il prodotto è conforme alle norme del regime ufficiale di controllo;
  • il prodotto proviene direttamente dal produttore o dal preparatore in un imballaggio sigillato;
  • il prodotto reca il nome del produttore, del preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'organismo di controllo.

 

 
Product Scroller
Sponsor
Galleria Immagini
Approndimenti
Cucinare
Guide
Normativa
Utenti online
 18 visitatori online