| Agevolazioni fiscali 2010 per la dichiarazione dei redditi: Legge Tremonti TER per l'acquisto di macchinari per l'imballaggio |
| Normativa - Agevolazioni Fiscali |
Detassazione degli investimenti grazie alla Tremonti-terLegge Tremonti TER agevolazioni per l'acquisto di macchinari per l'imballaggio.
L'agevolazione potrà portare un incremento degli investimenti anche nel settore imballaggio e confezionamento, visto che la quota di competenza viene tolta dalla base imponibile attraverso la dichiarazione dei redditi.
La Tremonti TER nel dettaglioLa cosiddetta "Tremonti-ter" è senza dubbio il pezzo forte dell'ultima "manovra d'estate". In realtà, il decreto legge 78/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio, contiene diverse misure di impatto fiscale. Contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi internazionali a parte, trattati in un altro intervento, un'altra misura "d'interesse" per i titolari di reddito d'impresa è, ad esempio, la revisione, prevista, dei coefficienti d'ammortamento. La "detassazione degli utili reinvestiti in macchinari" (rubrica dell'articolo 5 della "manovra") merita, comunque, un'attenzione particolare. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 Il bonus è collegato agli investimenti fatti (come si legge dalle note esplicative della tabella Ateco 2007) in macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Una divisione, la 28, in cui si ritrovano apparecchi fissi, mobili o portatili (a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico), e che include anche alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. L'incentivo è revocato se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. Una disposizione antielusiva, questa, che riprende l'analoga previsione inserita nella citata legge 383/2001, in relazione alla quale l'agenzia delle Entrate, con la circolare 90/2001, ebbe modo di precisare che il reddito del periodo relativo all'esercizio in cui si fosse verificato uno degli eventi che faceva perdere il diritto al beneficio doveva essere aumentato "avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dimessi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore...assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa...La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile". Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresaCon una disposizione che, si legge dalla relazione tecnica di accompagnamento al Dl, non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'articolo 6 del decreto legge 78/2009 prevede, entro il 31 dicembre 2009, la revisione, in aumento, dei coefficienti d'ammortamento dei beni strumentali a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico. Revisione compensata con diversi coefficienti "per i beni industrialmente meno strategici". Sembra, dunque, davvero imminente la più volte annunciata (e auspicata) revisione dei coefficienti tabellari, contenuti nel Dm 31 dicembre 1988. Soggetti beneficiariTitolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato.
L'agevolazione opera anche per le società in perdita; la detassazione comporta in questo caso un aumento dell'importo, con possibilità di riporto a nuovo nei successivi cinque esercizi, salvo il riporto illimitato per le società neo costituite. Beni soggetti all'agevolazioneSono agevolabili gli investimenti in macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Importo e applicazione della detassazioneL'agevolazione comporta l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati. In pratica, l'agevolazione è costituita da una riduzione dell'imponibile IRES pari al 50% del costo sostenuto. La detassazione non ha effetti a fini IRAP. La detassazione si applica attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione. Il calcolo dell'agevolazione è autonomo. Componenti del costo di acquistoIl costo effettivamente sostenuto dall'impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale. Il costo comprende eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, ...) Versamento delle imposteL'agevolazione rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011) Periodi di imposta interessati e riferimenti temporali per l'investimentoL'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 01.07.2009 e il 30.06.2010. Modalità dell'investimentoL'investimento può essere realizzato secondo le seguenti modalità:
Momento di rilevanzaPer l'acquisto rileva il momento di consegna / spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Per l'appalto tutto il costo entra nell'anno in cui l'opera è ultimata, indipendentemente dall'inizio lavori (se il contratto prevede la redazione di stati di avanzamento lavori, l'importo dell'investimento viene quantificato in base ai corrispettivi liquidati dall'appaltatore in via definitiva) Tutti i momenti indicati sono indipendenti dalla data di pagamento. Vincoli sui beni e revoca dell'agevolazioneI beni acquisiti mediante l'agevolazione non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa prima del secondo esercizio successivo a quello in cui avviene l'acquisto (gli investimenti avvenuti nel 2009 non possono essere ceduti prima del 31.12.2010, mentre per i beni acquistati nel 2010, la decadenza vale fino al 31.12.2011)
Le agevolazioni decadono se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (non è fissato alcun limite temporale alla revoca). La revoca del beneficio fiscale si manifesta in una variazione in aumento del reddito dell'esercizio nel quale avviene l'alienazione, per un importi pari alla metà del costo originario del bene. Cumulo con altre agevolazioniSarà possibile, a meno di variazioni di norma, cumulare la Tremonti-ter con altre agevolazioni pubbliche (contributi comunitari). L'agevolazione non si configura infatti come "aiuto di stato" e non dovrebbe essere soggetta a vincoli di cumulo. Rispetto delle normative di sicurezzaI soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro potranno usufruire dell'agevolazione soltanto se sarà documentato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza (in particolare le aziende a rischio di incidenti rilevanti - decreto legislativo 334/1999) Documento di riferiemento: Decreto Legge del 01 Luglio 2009 n. 78 (vedi Art. 5) |


Per affrontare la crisi economica il Governo ha varato la Tremonti Ter (d.l. 78/2009) che riguarda anche l'acquisto di macchinari per l'imballaggio e il confezionamento. Il macchinario deve essere acquistato tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. 